Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7422 del 11 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione della volontā del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, č compito esclusivo di questo, nel senso che a lui č riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio pių idonei a ricostruire la predetta volontā, potendo egli avvalersi in tale attivitā interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c.; con la conseguenza che, se siffatta operazione č compiuta nel rispetto del predette regole e se le conclusioni che vengono tratte sono aderenti alle risultanze processuali e sorrette da logica e convincente motivazione, il giudizio formulato in quella sede non č sindacabile in sede di legittimitā.

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