Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2237 del 2 aprile 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la proposizione del ricorso per regolamento, avverso il provvedimento con il quale il giudice adito abbia affermato la propria competenza, non resta coinvolto nella successiva sospensione del procedimento, conseguente alla rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimitą costituzionale, qualora tale questione riguardi esclusivamente il merito della domanda, senza interessare i criteri attributivi della competenza a deciderla.

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