Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2203 del 28 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, il principio, secondo il quale l'inapplicabilitą della sospensione dei termini durante il periodo feriale riguarda la sola fase di tipo sommario (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario), e non si estende alla successiva fase a cognizione ordinaria (salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposita dichiarazione), comporta, in caso di conclusione di detta fase sommaria con ordinanza provvisoria di rilascio, la quale contenga anche una statuizione sulla competenza a decidere in sede ordinaria sulla domanda di risoluzione del contratto, che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza, avverso tale decisione sulla competenza, rimane soggetto alla predetta sospensione durante il periodo feriale.

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