Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6166 del 27 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sistema processuale delineato dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento possono proporre istanza per regolamento di competenza, oltre che il fallito, anche gli altri interessati indicati dall'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tra i quali i creditori del fallito stesso, abbiano o meno partecipato, nella veste di creditori istanti per il fallimento, alla fase prefallimentare della procedura. Il termine per la proposizione del regolamento, da ritenersi di quindici giorni, ex art. 18 della legge fallimentare (e non di trenta, ex art. 47, comma secondo, c.p.c.), decorre, in tal caso, dal giorno dell'affissione della sentenza di fallimento (mentre, per il debitore, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione dell'estratto della dichiarazione di fallimento).

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