Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10586 del 11 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ove riconosca che la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro o alla consegna di cose mobili era stata rivolta ad un giudice incompetente per ragioni di valore o di territorio, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., deve dichiarare tale incompetenza (che è poi anche la propria), revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente. In tal caso, essendo la pronuncia di revoca del decreto conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, comma 2 c.p.c.), onde il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta ex art. 50 c.p.c. non può sollevare conflitto negativo di competenza ex art. 45 stesso codice, non vertendosi in una ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia e per territorio inderogabile sicché va dichiarata inammissibile la relativa istanza.

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