Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10341 del 17 luglio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di contratto costitutivo di servitù, l'impossibilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. ricorre solamente nell'ipotesi in cui non sia possibile il passaggio sul fondo servente e non nell'ipotesi di mera difficoltà dello stesso.

(massima n. 2)

In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito ius in re aliena.

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