Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4794 del 25 febbraio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di servitù di passaggio l'impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell'art. 2944 c.c., ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente negato ogni efficacia, ai fini dell'art. 2944 c.c., ad una lettera proveniente dal soggetto nei confronti del quale il diritto poteva essere fatto valere).

(massima n. 2)

In relazione ad una servitù di passaggio, l'accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l'impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l'art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che — sulla base dell'accertata impossibilità di transito carrabile in conseguenza del mancato compimento di lavori di costruzione e della naturale impraticabilità del terreno — aveva ritenuto di poter desumere da ciò l'estinzione della servitù di passaggio per impossibilità di uso, ai sensi dell'art. 1074 c.c., senza verificare se le condizioni del terreno fossero così impervie da non consentire neppure il transito a piedi).

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