Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17663 del 2 settembre 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, anche con riguardo a materie attribuite alla competenza del giudice di pace, atteso che l'art. 46 c.p.c., nel disporre che gli «artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace», ha escluso solo il regolamento ad istanza di parte e fatto salvo quello d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 dello stesso codice.

(massima n. 2)

In tema di competenza per connessione, quando il secondo giudice, innanzi al quale le parti abbiano riassunto il giudizio a seguito dell'indicazione del giudice previamente adito, escluda il rapporto di connessione tra tutti od alcuni dei capi di domanda proposti innanzi a sé e ritenga, a sua volta, la propria incompetenza per materia a decidere dei detti capi di domanda non connessi, si determina un conflitto virtuale negativo di competenza. (Fattispecie relativa a ipotizzata connessione fra domande proposte davanti al giudice di pace, previamente adito, e tribunale, ove erano pendenti altre domande relative a beni immobili).

(massima n. 3)

In tema di regolamento di competenza d'ufficio relativo a conflitto virtuale negativo per ragioni di connessione, riguardante anche materie attribuite alla competenza del giudice di pace, quando tra i capi di domanda che appartengono, ex art. 7 c.p.c., alla competenza per materia del giudice di pace — in ordine ai quali il tribunale — giudice a quo ha sollevato il conflitto, e quelli già pendenti innanzi allo stesso giudice, non sussista alcuna ragione di connessione, originaria o successiva (per accessorietà, ex art. 31; per garanzia propria, ex art. 32; per cumulo oggettivo, ex art. 33; per pregiudizialità, ex art. 34; per compensazione, ex art. 35; per riconvenzione, ex art. 36 c.p.c.), il tribunale deve chiedere d'ufficio il regolamento, atteso che il giudice di pace, con il negare la propria competenza per connessione, implicitamente ha anche negato la propria competenza per materia sui capi di domanda che gli appartengono con carattere di inderogabilità.

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