Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17454 del 23 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

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