Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7634 del 7 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia «colto in possesso» di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel senso che, oltre al possesso di tali oggetti, si richiede anche un quid pluris, consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l'uso da parte del loro possessore, ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilità diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto, perché su tale rapporto di immediatezza, e solo su esso, che la legge fonda la presunzione di un'imminente utilizzazione degli strumenti medesimi. (Nella specie la Corte ha affermato che il rapporto di immediata disponibilità non viene meno se gli oggetti sono conservati in un locale accessorio all'abitazione del prevenuto).

(massima n. 2)

Nella contravvenzione punita dall'art. 708 c.p. (possesso ingiustificato di valori) il possesso della cosa idoneo ad integrare il reato è non soltanto quello immediato e diretto ma anche quello mediato, sempre che rivesta carattere di attualità (con ciò ritenendosi soddisfatta l'esigenza sottesa alla locuzione «è colto»), e pertanto la responsabilità della persona sospettata va affermata anche nel caso in cui, al momento della scoperta, la cosa sia detenuta da altri in suo nome e per suo conto.

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