Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1319 del 22 agosto 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

I giocattoli pirici e i fuochi artificiali devono essere compresi nel materiale esplodente di cui all'art. 678 c.p. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza pretorile, la quale aveva escluso che il materiale pirotecnico possa essere ricondotto nella categoria delle «materie esplodenti», prevista dall'art. 678 citato, ed aveva ritenuto che debba, invece, trovare applicazione l'art. 47 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, in cui figura l'espressione «fuochi artificiali»).

(massima n. 2)

Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore della richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato con rinvio per difetto di motivazione un'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di provvedimento col quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a soggetti privati indagati per concussione in concorso con pubblici ufficiali senza che nessuna indicazione fosse fornita circa questi ultimi: la Suprema Corte ha al proposito osservato che in tal modo diveniva problematica la qualificazione giuridica dei fatti come riferiti nei capi d'imputazione).

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