(massima n. 1)
L'attenuante della lieve entitą del fatto previsto dall'art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 si applica solamente ai reati previsti dalla stessa legge. (Nella fattispecie trattavasi della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilitą dell'attenuante in parola prescindendo dalla valutazione nel merito circa la possibilitą di considerare il fatto di lieve entitą enunciando il principio di cui in massima).