(massima n. 1)
La detenzione abusiva di materie esplodenti utilizzate per i giocattoli pirici (come sono i petardi) prive di qualsiasi potenzialitą lesiva vuoi per struttura chimica vuoi per modalitą di fabbricazione vuoi per la destinazione non offensiva, rientra nella previsione dell'art. 678 c.p. La sanzione penale trae origine dalla inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 46 e ss.) e dal relativo regolamento di esecuzione per la fabbricazione e il commercio delle materie esplodenti: la disposizione dell'art. 678 c.p. ha infatti carattere meramente sanzionatorio dell'inosservanza dell'obbligo di munirsi della licenza dell'autoritą amministrativa stabilito dalle norme citate, sicché č irrilevante la circostanza che non sia stata fornita la prova tecnica della pericolositą dei prodotti confiscati.