Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5966 del 22 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato previsto dall'art. 677 c.p. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato, a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo in cui versi l'edificio (rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità), né una preventiva diffida, con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell'immobile pericolante, da parte della pubblica autorità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.