Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4032 del 3 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

L'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che ingiunge di provvedere all'urgente riparazione dell'immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, da parte del soggetto titolare dell'obbligo di manutenzione e conservazione della costruzione od edificio, integra il reato di cui all'art. 677 cod.pen, fattispecie speciale rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p.

(massima n. 2)

L'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, c.p. di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell'interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un'assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.

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