Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8102 del 27 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilitą di esse nel concetto di “cose” necessita di un'esplicita previsione normativa.

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