Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5500 del 4 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullitā della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non č previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullitā nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado).

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