Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2535 del 22 febbraio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omissione di collocamento del riparo di cui all'art. 673 c.p. va riferita non al fatto in se stesso, bensì allo scopo per cui è prescritto dalla legge o dall'autorità, che è quello di impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito. Di conseguenza, se le prescrizioni della legge o dell'autorità non contengono particolari indicazioni in ordine al collocamento del riparo, esso deve farsi secondo il criterio dell'adeguatezza allo scopo. L'obbligato deve, pertanto, fare tutto ciò che è necessario e possibile affinché il riparo abbia piena efficienza, sì da collocarlo in modo che non possa facilmente cadere o spostarsi.

(massima n. 2)

Nell'espressione «luogo di pubblico transito» di cui all'art. 673 c.p. sono compresi non solo i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato.

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