Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2766 del 2 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La contravvenzione di cui all'art. 660 del c.p. richiede, come elemento costitutivo, che il soggetto agente sia mosso da petulanza o altro biasimevole motivo: č pertanto necessario il dolo specifico, la cui sussistenza deve formar oggetto di puntuale motivazione da parte del giudice di merito.

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