Cassazione penale Sez. I sentenza n. 36225 del 3 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di molestia o disturbo alla persona, la disciplina dell'aberratio ictus monolesiva non trova applicazione qualora, per la specificitā della persona effettivamente presa di mira dall'agente, il mutamento imprevisto del soggetto passivo escluda la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'agente stesso. (Nel caso di specie, la S.C., sottolineate la caratterizzazione personale e la natura di reato a dolo specifico della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione, per carenza dell'elemento psicologico, dell'imputato che, per errore nella memorizzazione di un numero telefonico, aveva inviato messaggi telefonici a contenuto pornografico ad un minore, soggetto diverso da quello al quale l'imputato stesso intendeva farli pervenire).

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