Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9181 del 14 ottobre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., per biasimevole motivo deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole, in se stesso e in relazione alla qualitą della persona molestata, e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.

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