Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8198 del 8 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato il reato di molestia nel comportamento di un soggetto che, ponendosi con un cartello alle spalle di un cronista durante il collegamento televisivo, aveva disturbato l'attivitą del cronista e degli altri operatori della televisione, alterando le normali condizioni di tranquillitą alle quali hanno diritto tali persone nello svolgimento della loro attivitą lavorativa).

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