Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11208 del 9 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate. Ne consegue che il reato è perseguibile d'ufficio e, se il fatto costituisce contemporaneamente reato (ingiuria, minaccia, danneggiamento) punibile a querela, la mancanza o la remissione di questa lasciano sussistere la contravvenzione, che sopravvive alla remissione, mentre in presenza di querela (o assenza di remissione), la contravvenzione resta assorbita nel delitto.

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