Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25045 del 1 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillitą attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione č procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilitą dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie pił grave.

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