Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1804 del 23 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identitā personale, onde č irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalitā o che l'identitā del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

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