Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1959 del 15 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Non può configurarsi il reato di cui all'art. 651 c.p. quando non venga accertato un effettivo rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per la identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento a un posto di polizia per l'identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 contiene l'obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentarla.

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