Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14211 del 31 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non gią il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identitą personale, sanzionato invece dall'art. 651 c.p..

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