Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18592 del 11 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identitą personale, sul proprio stato o su altre qualitą personali, che integra la condotta dell'omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

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