Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20110 del 22 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 649, comma 3, c.p., nella parte in cui esclude l'operativitą delle disposizioni di favore contenute nei commi precedenti in materia di reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti quando trattasi di delitti caratterizzati da «violenza alle persone», intende riferirsi, con detta ultima espressione, alla sola violenza fisica e non anche a quella psichica, estrinsecantesi nella minaccia. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato escluso che fosse da qualificare come «violenza» quella costituita dalla minaccia portata con un coltello dall'autore del fatto, rubricato come tentativo di estorsione, nei confronti della madre, persona offesa).

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