Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16023 del 28 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilitą della causa di non punibilitą e della perseguibilitą a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno di prossimi congiunti (art. 649, commi primo e secondo, c.p.), in quanto la clausola negativa prevista dall'art. 649, comma terzo, opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.

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