Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2154 del 31 gennaio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Condizione essenziale di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, che presuppone la riferibilità a due giudici diversi (ovvero appartenenti a differenti uffici giudiziari), è che il giudice dinanzi al quale, dopo una prima declaratoria di incompetenza venga riassunta la causa, ritenga di non avere la competenza affermata dal primo giudice, il che comporta che, per la configurazione del conflitto di competenza, la prima decisione sulla competenza deve avere un contenuto confliggente con quello che avrebbe la decisione del secondo giudice, sicché quest'ultimo, invece di assumere una decisione siffatta, è tenuto ad investire la Corte di cassazione della relativa questione.

(massima n. 2)

La sezione stralcio istituita presso i tribunali dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito del predetto ufficio giudiziario, un diverso organo giurisdizionale, con la conseguenza che la questione se una controversia spetti ad una sezione ordinaria ovvero ad una sezione stralcio non configura una questione di competenza, con derivante inammissibilità dell'eventuale regolamento di competenza d'ufficio che sia sollevato.

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