Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1543 del 29 maggio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Le limitazioni pubblicistiche incidenti sull'accesso ad una pubblica via non possono legittimare una corrispondente limitazione della servitù di passo, convenzionalmente costituita in relazione a detto accesso, in quanto estranee, per le finalità di ordine pubblicistico che tendono a perseguire, alla disciplina pattizia della servitù privata; quelle limitazioni non sono opponibili dal titolare del fondo servente a quello del fondo dominante.

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