Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10761 del 13 novembre 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossessamento al fine di trarne profitto di una patente di guida smarrita dal titolare costituisce furto e non appropriazione di cosa smarrita, in quanto la patente, mantenendo chiari ed intatti i segni esteriori pubblicistici del legittimo possesso del titolare (nome, cognome, fotografia, data di emissione), rimane sempre nella sfera di attivitą patrimoniale del predetto e l'impossessamento di essa, in caso di smarrimento, costituisce quell'atto di sottrazione in cui si concreta la materialitą del delitto di furto.

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