Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12922 del 17 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 c.p., cosa smarrita č quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del Ģrinvenitoreģ che puō anche essere a conoscenza dell'altruitā della cosa. (Fattispecie in tema di appropriazione, a seguito di rinvenimento, del contrassegno di un ciclomotore recanti impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalitā del proprietario).

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