Cassazione penale Sez. II sentenza n. 657 del 22 gennaio 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

Commette furto, e non appropriazione indebita, il detenuto che evade indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria, poiché egli ha la mera detenzione, e non il possesso, degli indumenti che indossa e di cui gli è consentito l'uso nell'ambito dell'istituto carcerario, o anche altrove in caso di ammissione al regime di semilibertà, sotto il controllo degli organi preposti alla sua vigilanza.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi del detenuto che evada indossando indumenti dell'amministrazione penitenziaria non può ravvisarsi, tra le disposizioni di cui agli artt. 385 e 624 del codice penale, un concorso apparente di norme, con conseguente assorbimento del furto nel reato di evasione, ostandovi sia la differente materialità dei diversi episodi delittuosi, sia la diversa obiettività giuridica dei due reati, consistente per il furto nell'inviolabilità del patrimonio e per l'evasione nell'autorità delle decisioni giudiziarie.

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