Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2896 del 4 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli amministratori e i dipendenti degli istituti bancari non svolgono, nell'esercizio dei compiti dell'impresa, una attivitą di pubblico servizio, ma una attivitą imprenditoriale di natura privata sicché non rivestono la qualitą di incaricati di un pubblico servizio. Ne consegue che l'impiegato di banca, il quale distragga a proprio profitto somme di danaro addebitando su conti correnti di clienti della filiale assegni propri e formi varie scritture contabili false per addebitare le somme distratte sulle schede dei c/c commette appropriazione indebita aggravata a norma dell'art. 61 n. 11 c.p. e falsitą in scrittura privata.

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