Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1867 del 10 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Non tutta l'attività di una banca può rientrare sotto la qualificazione pubblicistica, e tanto meno quella preposta alla raccolta e distribuzione di risparmi e di crediti. Agendo in tale settore, il dipendente della banca non opera come incaricato di pubblico servizio e, pertanto, l'attività svolta dal preposto dell'agenzia di una banca, mirata all'appropriazione di assegni emessi da clienti dell'agenzia medesima, va inquadrata sotto la fattispecie di appropriazione indebita, aggravata dal rapporto di prestazione d'opera, e non sotto quella di peculato.

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