Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8633 del 8 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La specifica indicazione del danaro, contenuta nell'art. 646 c.p., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita. (Fattispecie in cui l'acquirente di un veicolo aveva versato il prezzo a mezzo cambiali cedendo nel contempo al venditore un mutuo di cui era beneficiario incaricando costui per la riscossione e con l'espressa intesa che, dopo l'incasso, avrebbe provveduto a ritirare le cambiali. Ad incasso avvenuto, però, il venditore non aveva né ritirato né pagato le cambiali, fatto che è stato ritenuto configurante il delitto di appropriazione indebita).

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