Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7079 del 17 giugno 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte — denaro ed autofurgone — l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.