Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1824 del 12 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilitą del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontą del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l'incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall'imputato alla richiesta della persona offesa).

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