Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2946 del 22 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel caso in cui la ritenuta partecipazione di taluno ad un sodalizio di tipo mafioso assuma la forma del c.d. “concorso esterno”, deve ritenersi ugualmente operante, pur dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013 (relativa alla ben diversa ipotesi costituita dalla presenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991), la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura cautelare della custodia in carcere.

(massima n. 2)

Nei confronti di soggetto raggiunto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, anche dopo la sentenza della corte costituzionale n. 57 del 2013, continua ad applicarsi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, di cui al comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale citata, dichiarando l'incostituzionalità del comma terzo dell'art. 275 cod. pen. limitatamente all'ipotesi della presunzione di adeguatezza per i delitti aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, non ha alcuna ricaduta sulle imputazioni di concorso esterno, che sono ben diverse dalle contestazioni di reati aggravati ex art. 7 cit., riferendosi a condotte pienamente espressive dei connotati di illiceità previsti dall'art. 416 bis cod. pen.).

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