Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2691 del 21 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pubblico ministero che abbia richiesto una misura per plurime esigenze cautelari ha interesse ad impugnare l'ordinanza del G.i.p. che abbia adottato la misura richiesta, ma soltanto per l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non anche per quelle di cui alle lett. a) e c), potendo l'unica esigenza riconosciuta sussistente dal giudice venire meno in seguito ai successivi sviluppi processuali.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari, sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con il quale il giudice, nell'accogliere la richiesta di applicazione della misura, non abbia tuttavia ritenuto sussistenti tutte le esigenze cautelari prospettate dall'accusa (Nella specie, era stata ritenuta sussistente solo quella di cui all'art. 274, lett. b, c.p.p.).

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