Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2827 del 3 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p. č reato di pericolo che si realizza nel momento in cui č compiuto l'atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri. (Nella fattispecie l'atto dannoso č consistito nel fatto stesso di essersi il soggetto passivo inconsapevolmente privato della disponibilitā dei suoi risparmi, sottrattigli con estrema facilitā dagli imputati, stanti le sue condizioni mentali: demenza degenerativa e/o arteriosclerotica).

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