Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10207 del 30 novembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché sussista il reato previsto dall'art. 643 c.p. occorre che tra l'abuso consistente nel profittare delle condizioni psichiche della vittima per scopi illeciti e il compimento dell'atto dannoso intercorra un rapporto di causalitą che si manifesta attraverso l'induzione a compiere l'atto.

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