Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4387 del 10 maggio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare la condotta costitutiva del reato di circonvenzione di incapace, consistente nell'induzione a compiere un atto che implichi un qualsiasi effetto giuridico potenzialmente dannoso, č sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Non occorre perciō che la proposta diretta al compimento dell'atto parta dal colpevole, ma č sufficiente che questi si sia giovato ed abbia profittato delle condizioni psichiche del soggetto passivo rafforzando in questi una decisione pregiudizievole dallo stesso giā adottata ed impedendo l'insorgere di una volontā contraria a tale decisione. Ai fini dell'affermazione di responsabilitā per il delitto di cui all'art. 643 c.p., per la prova dell'induzione non č necessario che la dimostrazione dell'induzione del soggetto passivo al compimento dell'atto per lui pregiudizievole sia data attraverso episodi specifici, ben potendo detta prova essere anche indiretta, o indiziaria e presuntiva, cioč risultare da elementi gravi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da questi derivato.

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