Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1404 del 11 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermitā o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, č stato indotto abusivamente all'atto pregiudizievole.

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