Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4816 del 4 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circonvenzione di incapaci, quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, la prova dell'induzione può essere desunta in via presuntiva, potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell'agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell'autore del reato atti per sé pregiudizievoli e privi di causale alcuna, che in condizioni normali non avrebbe compiuto.

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