Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6971 del 23 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermitą psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacitą, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacitą intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacitą critiche.

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