Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6904 del 16 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di circonvenzione di persona incapace non esige, nel soggetto passivo, un'infermitā mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma č sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.

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