Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4747 del 15 aprile 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 643 c.p., č una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacitā psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato.

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